Interrogazione Parlamentare sulle cure palliative

Interrogazione Parlamentare sulle cure palliative

Al Ministro della salute — per sapere — premesso che il Parlamento in data 9 marzo 2010 ha approvato in via definitiva la legge n. 38 riguardante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, auspicata e voluta da tutte le forze politiche;
quello delle cure palliative è divenendo un vero problema sociale visto che, secondo i dati dello stesso Ministero della Salute, sono 250 mila i malati terminali che ogni anno necessitano di cure palliative: 160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie (cardiache, respiratorie, neurologiche, infettive).
Per garantire la tutela e il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore e far si che tutti i cittadini e non solo il 40% dei malati oncologici e, meno dell’ 1% di quelli non oncologici…..

Al Ministro della salute — per sapere — premesso che il Parlamento in data 9 marzo 2010 ha approvato in via definitiva la legge n. 38 riguardante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, auspicata e voluta da tutte le forze politiche;
quello delle cure palliative è divenendo un vero problema sociale visto che, secondo i dati dello stesso Ministero della Salute, sono 250 mila i malati terminali che ogni anno necessitano di cure palliative: 160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie (cardiache, respiratorie, neurologiche, infettive).
Per garantire la tutela e il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore e far si che tutti i cittadini e non solo il 40% dei malati oncologici e, meno dell’ 1% di quelli non oncologici abbiano accesso al programma di cure palliative, l’articolo I della legge 38 tutela e garantisce “l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’èquità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
l’inserimento nei Lea del diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore è fondamentale non sono per superare le attuali disomogeneità tra regione e regione, che rappresentano uno dei più grossi limiti di questa medicina ma per garantire la dignità del fine vita e dell’ eguaglianza di fronte alla sofferenza di tutti coloro che ne sono coinvolti impedendo che la sofferenza si trasformi in un impoverimento dei diritti della persona;
la legge n. 38, proprio per rendere usufruibile e reale il diritto alle cure palliative alla terapia del dolore a tutti i cittadini, prevede al suo interno una serie di adempimenti quali ad esempio:
• All’articolo 3 comma 2, la definizione delle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge,
• all’articolo 4 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative;
• all’articolo 5 comma 1, l’attivazione da parte del Ministero della salute di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale;
• all’articolo 5 comma 2 un decreto per l’individuazione sia delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore sia per le modalità di coordinamento tra la rete nazionale e quelle regionali
• all’articolo 5 comma 3 un decreto per la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, • all’articolo 6 il potenziamento del progetto 2Ospedale-Territorio senza dolore”
• all’articolo 7 l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della carteIla clinica,
• all’articolo 8 la formazione e l’aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore con l’approvazione di uno o più decreti atti sia a modificare la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative sia ad introdurre l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore, nonché la definizione di percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito delle due reti,
• all’articolo 9 l’attivazione del monitoraggio da parte del Ministero della salute delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative;
• all’articolo l0 la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore con la modifica al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
quale sia attualmente lo stato degli adempimenti previsti dai vari articoli dalla legge 38 e qui sopra riportati affinchè una legge ormai approvata più di sei mesi 1a e voluta da tutte le forze politiche possa iniziare a esplicare i sui effetti rendendo così accessibile e fruibile un diritto riconosciuto a tutti i cittadini indipendentemente dal loro luogo di residenza o dalle loro condizioni economico- sociali.