IL PAESE NUOVO – L’on. Grassi: ok a fondi privati se sostengono la ricerca

IL PAESE NUOVO – L’on. Grassi: ok a fondi privati se sostengono la ricerca

Una proposta di legge del deputato pugliese del PD

 L’onorevole Grassi: "ok a fondi privati se sostengono la ricerca"

 
Esiste una prposta di legge per il sostegno operativo e finanziario all’attività didattica e di ricerca delle università statali che si pone in modo critico ma costruttivo di fronte ad uno dei periodi più difficili della Storia dell’Università italiana. Si tratta della proposta di legge dell’onorevole Gero Grassi, deputato pugliese del Pd.
Grassi parte da queste considerazioni:"La ricerca di un nuovo strumento operativo non deve comportare oneri per il bilancio dello Stato e deve realizzare una razionalizzazione del numero eccessivo di sedi universitarie tra didattica e ricerca. Il motivo principale della scarsa funzionalità del sistema universitario- dice Grassi- è da individuare nel finanziamento prevalentemente basato sulla spesa storica: il Fondo di Finanziamento ordinario ha collegamenti modesti con l’attività di ricerca e didattica, le cui esigenze finanziarie sono particolarmente sacrificate dal vincolo relativa alla quota del 90 per cento delle spese fisse per il personale di ruolo, che molte Università hanno superato. Per venire incontro alla necessità di un sostegno finanziario e operativo alle funzioni istituzionali degli Atenei, nel 2001, si è consentito alle università statali di costituire Fondazioni di diritto privato, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonchè lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.
Non si tratta di una privaizzazione, perchè il ricorso ad uno strumento di diritto privato serve ad assicurare un sostegno finanziario alle università statali nell’esplicazione delle loro funzioni istituzionali che, comunque, rimangono riservate".
Da qui, la proposta di legge sintetizzata in quattro articoli. Le università statali, singole o associate, che hanno costituito fondazioni di diritto privato possono conferire, in regimedi neutralità impositiva, al Fondo di dotazione delle citate Fondazioni la proprietà degli immobili già in uso. I trasferimenti a titolo di contributo, all’articolo 2, a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante che diventerebbe "Partecipante istituzionale alla Fondazione". Infine nell’assegnazione dei punti organici viene data preferenza alle università associate a Fondazioni interregionali.