“CONCORSO ALLIEVI UFFICIALI FINANZA”

“CONCORSO ALLIEVI UFFICIALI FINANZA”

Interrogazione

Al Ministro dell’Economia e Finanze
 
 
Per conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare:
 
in merito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per l’ammissione di 53 Allievi Ufficiali al 114° corso di formazione dell’Accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2014/2015;
 
CONSIDERATO:
La Nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente “Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011” definisce chiaramente quali siano, al punto 4 recante come “Destinatari”, le amministrazioni individuate dall’art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco…
 

Interrogazione

Al Ministro dell’Economia e Finanze
 
 
Per conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare:
 
in merito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per l’ammissione di 53 Allievi Ufficiali al 114° corso di formazione dell’Accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2014/2015;
 
CONSIDERATO:
La Nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente “Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011” definisce chiaramente quali siano, al punto 4 recante come “Destinatari”, le amministrazioni individuate dall’art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 
CONSIDERATO:
La Nota summenzionata circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente “Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011” definisce quali siano, al punto 6 le “Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”, spiegando chiaramente il concetto Amministrazioni soggette a limitazioni nelle assunzioni ai sensi , dell’articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 1, commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed esplicitando, oltre ogni ragionevole dubbio, i criteri a cui Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si riferiscano con riferimento alle Norme Generali del Reclutamento”.
Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010).”
 
CONSIDERATO:
Che la formulazione di cui al comma 3, dell’articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recita:«Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
 
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
 
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
 
CONSIDERATO:
Che la formulazione di cui al comma 3, dell’articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» non esclude il Comparto Sicurezza – Difesa in quanto, tale disposizione legislativa riferisce la portata della propria azione nei confronti di “tutte le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni” (si ricordano, a tal proposito, l’articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 1, commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dalle quali disposizioni il Comparto Sicurezza – Difesa risulta essere parte integrante);
 
CONSIDERATO:
Che la disposizione legislativa di cui al comma 3, dell’articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” richiama,esplicitamente e senza dubbio alcuno, il principio del rispetto al suddetto decreto – legge da parte delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo che autorizzino le proprie assunzioni secondo le modalità di cui all’articolo35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 
VISTO:
Che il comma 4, dell’articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha prorogato al 31 dicembre 2016, per tutti i settori e tutti i comparti, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore.
 
Desideriamo conoscere le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso per il reclutamento degli Allievi Ufficiali senza tenere conto delle suddette normative e quindi della graduatoria di merito del precedente concorso per l’anno accademico 2013/2014.
Infatti nella graduatoria di merito finale per l’ammissione al 113° corso dell’Accademia della Guardia di Finanza sono iscritti all’incirca 50 idonei non vincitori i quali secondo la legge dovrebbero essere reclutati prima dell’indizione di un nuovo concorso.
Inoltre è opportuno ricordare che tra le varie fasi concorsuali è previsto un tirocinio della durata di 18 giorni durante il quale gli aspiranti ricoprono la qualifica di Allievo Finanziere e sono quindi spesati e dotati del vestiario di base militare oltrechè ricevono vitto e alloggio.
Tutti gli idonei non vincitori sono attualmente in possesso del suddetto vestiario ed hanno già ricevuto un inquadramento militare di base e sono pertanto pronti ad essere incorporati come la legge prevede.
Pertanto nell’ottica del risparmio economico non vi è ragione di indire un nuovo concorso e spendere ulteriore denaro pubblico per la selezione di nuovi aspiranti quando esiste ed è vigente una graduatoria di merito con un numero di idonei non vincitori sufficiente alla formazione di un corso accademico.
 
Roma, 27 Gennaio 2014
-  On Gero Grassi