14 Mar DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA
Il primo obiettivo di questo provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura nella seduta del 9 marzo, è quello di riconoscere piena dignità ai testimoni di giustizia, definirne l’identità e il rapporto con lo Stato perché ancora oggi si fa troppa confusione tra i testimoni di giustizia e i collaboratori di giustizia. Confondere un testimone con un collaboratore è un’offesa grave, che va evitata, prima di tutto nel lessico e quindi nell’atteggiamento conseguente. Il collaboratore di giustizia, infatti, è un delinquente che decide di negoziare con lo Stato condizioni migliori del trattamento penitenziario, processuale ed economico in cambio di informazioni sui reati che questi abbia commesso o che altri abbiano commesso. Talvolta questo negoziato si apre a seguito di una reale conversione esistenziale, ed è per questo che nella vulgata i collaboratori sono spesso definiti «pentiti». Tutt’altra storia è quella dei testimoni di giustizia, che invece sono persone perbene che hanno subìto un crimine, oppure ne hanno visto commettere uno e decidono di reagire denunciando. Il secondo obiettivo è quello di definire l’identità dei testimoni di giustizia, di chi, denunciando ciò che ha subito o ciò che ha visto, si mette in una condizione di pericolo talmente concreto, grave e attuale tale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie. Il terzo obiettivo della legge è quello di descrivere il rapporto tra il testimone e lo Stato…
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