Testamento Biologico: nel suo intervento alla Camera dei Deputati l’on. Grassi, come Moro….

Testamento Biologico: nel suo intervento alla Camera dei Deputati l’on. Grassi, come Moro….

Testamento Biologico: nel suo intervento alla Camera dei Deputati l’on. Grassi, come Moro, richiama l’attenzione sull’art. 32 della Costituzione
  
L’on. Gero Grassi, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati è intervenuto quest’oggi sul delicatissimo tema del ‘Testamento Biologico’ sottolineando che l’obiettivo deve essere sempre quello di salvaguardare il diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana . Si è soffermato sull’articolo 32 della Costituzione Italiana, ricordando che: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana…..

Testamento Biologico: nel suo intervento alla Camera dei Deputati l’on. Grassi, come Moro, richiama l’attenzione sull’art. 32 della Costituzione
  
L’on. Gero Grassi, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati è intervenuto quest’oggi sul delicatissimo tema del ‘Testamento Biologico’ sottolineando che l’obiettivo deve essere sempre quello di salvaguardare il diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana . Si è soffermato sull’articolo 32 della Costituzione Italiana, ricordando che: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Aldo Moro, che contribuì in maniera determinante alla stesura della Costituzione Italiana – sottolinea nel suo intervento l’on. Grassi – il 28 gennaio 1947, sull’articolo 32 dichiarò: “Si vuol soltanto vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento (obbligatorio)…Si tratta di un problema di libertà individuale che non può essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini, pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa…”
Già nell’intento dei padri costituenti, quindi, l’articolo 32 si dispose a baluardo della libertà individuale in ambito medico. Moro, nel discorso pronunciato in Assemblea Plenaria il 13 aprile 1947, ribadì: “Uno Stato non è veramente democratico se non è a servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità.”
Mi pare – ha aggiunto Grassi – che qualcuno nel dibattito in corso abbia tentato di strumentalizzare il pensiero di Aldo Moro estrapolando frasi da contesti ben più ampi. Chi conosce profondamente il pensiero dello statista pugliese, conosce anche la sua profonda religiosità, il suo rispetto per la persona, prima ancora che per il cittadino, l’attenzione che aveva per le persone fragili e poco tutelate. “Ogni persona è un universo” aveva scritto nel 1947. Dichiarare, dunque, che l’onorevole Moro con le sue parole aveva lasciato presagire una propensione all’eutanasia, è una forzatura che non posso far passare inosservata.
Troppo spesso – ha continuato – commettiamo l’errore di circoscrivere l’eutanasia nella sua modalità ‘attiva’. Partiamo da un postulato, secondo me, imprescindibile: ad ognuno la libertà di scegliere seguendo scienza e coscienza, ma avendo sempre un obiettivo: ‘la tutela della vita!’
C’è una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 184 del 30 giugno 1986 che pur nella complessità della materia, fa chiarezza su tutto ciò. Si legge in riferimento per altro a precedente sentenza (n.88) del 1979 “Il bene afferente alla salute è tutelato, come diritto fondamentale della persona, direttamente dalla Costituzione.”
Voglio citare nuovamente la Sentenza delle Corte Costituzionale n. 184 del 30 giugno 1986 – ha aggiunto l’on. Gero Grassi – Presidente della Corte era il prof. Livio Paladin, Relatore il prof. Renato Dell’Andro, già allievo di Aldo Moro, Docente di Filosofia del diritto e Diritto penale all’Università di Bari.
La sentenza, nel combinato disposto dell’art. 32 Costituzione. e dell’art. 2043 Codice Civile, pone in essere l’effettiva tutela giuridica del bene salute e conferisce al danno biologico lo status di “tertium genus” rispetto ai danni patrimoniale e morale derivante da reato.
Il danno biologico, chiamato così per la prima volta proprio in questa sentenza, diventa evento costitutivo della lesione, quindi insito nella medesima: in altre parole, la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell’esistenza del danno biologico.
Il danno patrimoniale ed il danno morale, invece, assumono la connotazione di danni-conseguenza, ulteriori rispetto al danno biologico. Ai fini del risarcimento, quindi, il soggetto danneggiato ha l’onere di provare solo la perdita di tutte le attività afferenti alla sua persona, che non abbiano natura patrimoniale e che siano suscettibili di valutazione equitativa da parte del giudice, secondo il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 Codice Civile.
Appare chiaro, quindi, come la ‘sentenza Dell’Andro’ (dal nome del Giudice Costituzionale che ne ha esteso il testo) abbia sdoganato il concetto di danno biologico che, d’ora in avanti, sarà esplicitamente considerato “danno ingiusto”, ai sensi del combinato disposto artt. 2043 c.c. e art. 32 Cost.
L’on. Grassi ha così concluso: “Il riconoscimento del diritto alla salute come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento che l’art. 32 Cost. integra l’art. 2043 c.c. completandone il concetto primario”.
Tutto ciò detto ne deriva, secondo me, che nel rispetto della libertà di ognuno, qualunque interpretazione del pensiero di Aldo Moro ricondotto come prova delle possibilità di un innaturale diritto di morte, sia esercizio contrario ai testi e al pensiero dello statista.