14 Lug PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA
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in sanità
Piano di rientro della Regione Puglia
Il presente Piano è redatto ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 311 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. (legge finanziaria 2005) nonché Legge finanziaria 191/2009 ed è finalizzato alla stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato – regioni del 23 marzo 2005 n. 2271, per la riattribuzione del maggior finanziamento per l’anno 2006 e per l’anno 2008, non ancora erogati a causa di un unico inadempimento della regione Puglia costituito dal mancato rispetto del Patto di Stabilità nei medesimi anni.
Per detti anni 2006 e 2008 si applicherebbe l’ art. 2, commi 92 e ss., della Legge 191/2009.
Il predetto art. 1, comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97, art.2, L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro dal disavanzo). I Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all’intesa 23 marzo 2005….
PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE PUGLIA
Il presente Piano è redatto ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 311 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. (legge finanziaria 2005) nonché Legge finanziaria 191/2009 ed è finalizzato alla stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato – regioni del 23 marzo 2005 n. 2271, per la riattribuzione del maggior finanziamento per l’anno 2006 e per l’anno 2008, non ancora erogati a causa di un unico inadempimento della regione Puglia costituito dal mancato rispetto del Patto di Stabilità nei medesimi anni.
Per detti anni 2006 e 2008 si applicherebbe l’ art. 2, commi 92 e ss., della Legge 191/2009.
Il predetto art. 1, comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97, art.2, L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro dal disavanzo). I Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e la singola Regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all’intesa 23 marzo 2005.
La sottoscrizione dell’accordo è obbligatoria per le regioni che hanno evidenziato un disavanzo superiore al 7% mentre avviene a richiesta della regione negli altri casi.
La sottoscrizione, comunque, è condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione del maggior finanziamento, previsto dalle leggi finanziarie, rispetto ai livelli predeterminati, anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell’effettiva attuazione del programma.
La legge finanziaria 2008, legge 244 del 31/12/2007, all’art. 2, c. 49 ha previsto che, alle regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, in uno degli anni precedenti al 2007, spetta l’accesso al finanziamento integrativo con la sottoscrizione dell’accordo sul piano di rientro.
Come testé riportato, la Regione Puglia, pur avendo osservato tutti gli altri adempimenti previsti dalla verifica della assicurazione dei LEA e dal tavolo di verifica presso il Ministero dell’Economia non ha potuto accedere alla quota accantonata del finanziamento integrativo a carico dello stato a causa di un solo adempimento, costituito dal mancato rispetto del patto di stabilità.
Invero, la lettera d), allegato n°1, Intesa 23/3/2005 fa tracimare gli effetti derivanti dalla mancata osservazione dei vincoli posti dal patto di stabilità interno (relativi all’ambito di finanza propria delle Regioni) nell’ambito specificamente sanitario: mentre, sia per mera logica sistematica, s ia in base alle norme succedutesi nel tempo, l’ambito della gestione sanitaria, con le relative sanzioni, e l’ambito di finanza propria delle Regioni presidiato dalle norme sul patto di stabilità interno, con le relative sanzioni, sono sempre rimasti distinti. Sono svariate le norme che, nel tempo, hanno sancito tale distinzione1.
1 -comma 24, art.1, L.311 del 30/12/2004, ove “il complesso delle spese … è calcolato … sia per la gestione di competenza che per quella di cassa quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale, al netto delle: … spese per la sanità per le Regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188“, relativamente al patto di stabilità 2005-2007;
-comma 142, art.1, L.266 del 23/12/2005 ove “il complesso delle spese correnti … deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle … spese per la sanità per le sole Regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore“, relativamente al patto di stabilità per il triennio 2006-2008;
-comma 658, art.1, L. 296 del 27/12/2006 ove il complesso delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità è considerato “al netto delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore” relativamente al patto di stabilità per il triennio 2007-2009;
-il comma 379, art.1, L.244 del 24/12/2007, non muta le disposizioni sul patto di stabilità per le Regioni;
-comma 4, art.77-ter, D.L. 112 del 25/6/2008, conv. in L. 133 del 6/8/2008 ove il complesso delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità è considerato “al netto delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore” relativamente al patto di stabilità per il triennio 2009-2011.
2 Non è inutile rammentare che l’adeguamento al patto di stabilità interno, ai fini dell’erogazione delle finanziamento del Servizio sanitario, non è più richiesto nelle leggi successive, come, ad esempio, nel comma 796, art.1, L. 296 del 27/12/2006.
3 L’art. 1, D.L. 347 del 18/9/2001 espressamente recita: “ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all’assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria“; alla data del 23/3/2005, data in cui fu stipulata detta Intesa, erano invece ben in vigore ed utilizzabili le norme sul patto di stabilità interno di cui al comma 23, art.1, L. 311 del 30/12/2004.
4 Come sancisce il comma 796, art.1, L.296 del 27/12/2006, “il Piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, …, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’Intesa 23 marzo 2005“.
5 Tale interpretazione è rafforzata dal comma 274, art.1, L. 266 del 23/12/2005, che richiama gli obblighi dell’Intesa 23/3/2005, quando prescrive che siano “finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali“, così prevedendo obblighi coerenti, per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, con una o più (le singole aziende sanitarie) grandezze finanziarie in disequilibrio; mentre prevede che si rispettino, degli ulteriori adempimenti, quelli di carattere sanitario ivi previsti, non già il rispetto del patto di stabilità interno.
6 Commi 92 e ss., art.2, L.191/2009.
7 Comma 97, art.2, L.191/2009.
L’Intesa 23/3/2005 è attuativa del comma 173, art.1, L. 311 del 30/12/2004: detto comma si limita, testualmente, a prevedere che l’accesso al finanziamento integrativo di cui al precedente comma 164, recante i maggiori finanziamenti, è subordinato alla stipula di una specifica Intesa. Ne consegue che il Tavolo tecnico, per il fatto di provvedere sia alla verifica degli adempimenti di cui all’Intesa 23/3/2005 attuativa del comma 173, art.1, L. 311 del 30/12/2004 (che riguardano però la singola fattispecie del finanziamento integrativo di cui al comma 164, art.1, L.311 del 30/12/2004), sia alla verifica degli adempimenti di cui al comma 184, art.1, L. 311 del 30/12/2004 (che riguarda, tra gli altri, la trattenuta sul finanziamento statale), chiede adempimenti, occupandosi ormai del secondo tipo di verifiche, che invece sono legalmente previsti solo per il primo2.
La lettera d) dell’allegato n°1 all’Intesa 23/3/2005, recante l’adeguamento alle prescrizioni sul patto di stabilità, fa riferimento all’art.1, D.L. 347 del 18/9/2001, conv. in L. 405 del 16/11/2001: ebbene, le disposizioni contenute in tale norma sono di impossibile applicazione, in quanto relative ad annualità precedenti il 2006 e quindi a computi non più utilizzabili nel 20063.
Per mancata connessione temporale, il Piano di rientro (che sia dovuto per inadempimento da patto di stabilità, giusta comma 49, art.2, L.244/2007) non potrebbe provvedere al contenimento della spesa sanitaria 20064.
La ridondanza del Piano rinviene altresì dal fatto che un primo richiamo normativo successivo all’Intesa 23/3/2005 non ha riguardato affatto l’adempimento del patto di stabilità, bensì le situazioni di effettiva necessità correttiva5; mentre un secondo richiamo normativo, il comma 49, art.2, L.244/2007, ha previsto l’erogazione del cd. finanziamento integrativo per le regioni che non avessero rispettato i patto di stabilità interno, ma solo per uno degli anni precedenti al 2007.
Per mancata connessione temporale, e per mancata previsione legislativa, il Piano di rientro non potrebbe provvedere al contenimento della spesa sanitaria 2008.
Nel quadro normativo fin qui descritto, la Legge finanziaria 191/2009 prevede che la Regione inadempiente per motivo diverso dal disequilibrio6 debba presentare un piano di rientro entro il 30/4/20107, a pena di definitiva apprensione delle trattenute sanitarie degli anni precedenti a favore dell’entrata erariale. La norma è formulata con richiamo al comma 180, art.1,
Al riguardo, il comma 180, art.1, L.311/2004 richiama il comma 176 il quale a propria volta richiama il comma 173: ma quest’ultimo comma, a sua volta prescrive “gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione“, nei quali non può farsi rientrare anche l’inadempimento del patto di stabilità, perché detto inadempimento è intervenuto con l’Intesa (attuativa dello stesso comma 173) della successiva data del 23/3/2005 e perché il comma 173 si limita a prevedere l’accesso al finanziamento integrativo (cd. “Storace”) all’epoca stanziato.
Ancora, il comma 180, art.1, L.311/2004 richiama il comma 174, ove sono previste le misure correttive del disequilibrio, ma anche detto comma nulla dice in ordine all’inadempimento per inosservanza del Patto di stabilità.
Pertanto, anche in considerazione della L. 191/2009, art. 2, comma 68, con la quale si condiziona il maggiore finanziamento all’esito positivo “della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente”, ne consegue che la Regione Puglia sarebbe tenuta a sottoscrivere accordo per l’attribuzione delle quote di finanziamento trattenute per il 2006, ma non per il 2008. La sottoscrizione dell’accordo, infatti, si manifesta priva di contenuti sostanziali, per il venir meno del motivo oggettivo specifico dello stesso accordo, che è stato preventivamente e tempestivamente affrontato nelle manovre che la Regione Puglia ha adottato a copertura del disavanzo sanitario interno.
Va posto rilievo che per l’anno 2008, la violazione dell’obiettivo di Patto di Stabilità potrebbe essere superata ove il TAR Lazio, cui si è rivolta la Regione Puglia avverso i decreti attuativi del computo degli obiettivi di patto di stabilità pubblicati sulla G.U. in data 12/1/2010, propendesse per l’interpretazione contenuta in detta impugnazione, cui si sono affiancate altresì le Regioni Calabria e Campania.
Qualora la “ridondanza” del Piano di rientro non sia riconosciuta nella situazione specifica, la Regione Puglia dichiara di essere pronta all’adozione di un Piano di rientro, che di seguito si riporta.
Il Piano non ha la specifica funzione di rientro del disavanzo avendo la Regione Puglia garantito l’equilibrio economico con interventi a carico del bilancio regionale e, dal 2007 e anni successivi, con la manovra fiscale propria. Sul piano economico – finanziario – patrimoniale l’intervento complessivo è, pertanto, mirato ad un sostanziale miglioramento tendente a ridurre gli apporti esterni al sistema (tassazione e risorse prelevate dal bilancio autonomo regionale) ed è comunque tarato sulla media del disavanzo 2006 (ammontante ad € 210.811.000) e del disavanzo 2008 (ammontante ad € 219.594.000), ancorché la grandezza proposta nel piano di rientro sia di gran lunga superiore a detta media e raggiunge il risultato di gestione 2009, per € 351.818.000.
N.B. – La presente nota ha valore informativo sostituendo il carteggio intercorso tra Regione Puglia e Ministero al 30.4.2010.
Nella fase successiva, stabilita la debenza da parte della Regione Puglia di un Piano di Rientro, la quantificazione della somma è stata ricalcolata a 450 Milioni di Euro (e non già a 351 Mln/€) sulla base delle proiezioni degli aumenti di spesa registrati nell’ultimo triennio; calcolo imposto dal Ministero.
Inoltre, il Ministero ha statuito che il triennio di competenza del Piano di Rientro è comprensivo dell’anno 2010 e, pertanto, il Piano stesso si esaurisce al 31.12.2012; data entro la quale i tagli strutturali devono essersi dimostrati efficaci.
Si specifica, inoltre, che la somma tagliata (cassa e competenza) per il 2010, in assenza di sottoscrizione del Piano di Rientro, è di 500 Milioni di Euro.
INTERVENTI DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONE PUGLIA
AZIONI CORRETTIVE E RISULTATI
Le iniziative da intraprendere sul sistema ospedaliero pugliese vanno nella direzione del potenziamento delle attività territoriali in parallelo al depotenziamento di quelle ospedaliere. Trattasi di un intervento articolato e complesso, per aspetti organizzativi e culturali, da prevedere nell’arco di tre anni.
I risultati stimati prevedono il trasferimento di oltre 150.000 ricoveri in attività assistenziali adeguate alle esigenze dei pazienti ma offerte con altre modalità di assistenza, secondo il seguente schema: ‐‐ 10‐15% di ricoveri per acuti trasferiti in ricoveri in lungodegenza o riabilitazione ; il 35‐40% dei ricoveri, per il tipo di patologia trattata, può ricevere adeguata assistenza sostitutiva nelle RSA, Hospice,… una quota del 45‐50% dei ricoveri può essere trasformata in attività ambulatoriale organizzata di Day Service e quindi erogata a livello di ambulatorio ospedaliero, ambulatorio territoriale, Casa della salute, etc.
Le ricadute economiche di queste operazioni sono associate sostanzialmente alla riduzione delle giornate di degenza e dei posti letto per acuti.
Per quanto riguarda, più nel dettaglio, le direttrici lungo le quali identificare i criteri da seguire nella attuazione del programma di rimodulazione e razionalizzazione della rete ospedaliera, dai quali scaturiranno le azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione del sistema complessivo di offerta delle prestazioni sanitarie previste dai LEA nella nostra regione e al contempo di contenimento dei costi (che rappresenta la priorità del Piano di Rientro) va osservato quanto segue:
1) riconversione, disattivazione degli ospedali con un numero di posti letto per acuti inferiore a 50 o meno di tre U.O. per acuti (come da modelli HSP12), tenuto conto di :
‐dati complessivi di attività
‐% di utilizzo della struttura da parte dei cittadini del comune in cui insiste la struttura
‐carenza di strutture territoriali nel comune in cui insiste la struttura
2)accorpamenti e disattivazioni di singole UU.OO. all’interno di ospedali che non sono destinati alle operazioni di chiusura/riconversione tenuto conto di una serie di elementi
‐assenza di dirigente responsabile e gravi carenze di organico
‐tasso di ospedalizzazione registrato dalla struttura negli ultimi 2‐3 anni
‐tasso di in appropriatezza organizzativa della struttura osservato negli ultimi 2‐3 anni
‐n. di posti letto molto inferiore allo standard minimo
Azioni da realizzare entro il 31.12.2010
Totale PL disattivati 2010
|
Acuti
|
Post‐acuti
|
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AUO Policlinico Bari
|
100
|
100
|
0
|
||
AUO Riuniti Foggia
|
31
|
41
|
(+10)*
|
||
ASL Bari
|
323
|
252
|
71
|
||
ASL BAT
|
133
|
94**
|
39
|
||
ASL Brindisi
|
129
|
113
|
16
|
||
ASL Foggia
|
215
|
181
|
34
|
||
ASL Lecce
|
195
|
179
|
16
|
||
ASL Taranto
|
285
|
264
|
21
|
||
TOTALE
|
1.411
|
1224
|
197
|