Per il sostegno operativo e finanziario all’attività didattica e di ricerca delle Università statali

Per il sostegno operativo e finanziario all’attività didattica e di ricerca delle Università statali

No alla privatizzazione del sistema universitario,si al sostegno operativo e finanziario all’attività didattica e di ricerca delle Università statali
 
Iniziativa parlamentare dell’on. Gero Grassi
 
 
La Conferenza dei Rettori delle Università italiane, ha approvato all’unanimità nell’Assemblea Generale del 23 ottobre 2008, una mozione (Abbassare i toni e puntare alla sostanza) con la quale sollecita un rapido e concreto intervento che crei le condizioni per superare l’attuale gravissima crisi economica e scientifica del sistema universitario
A tal proposito l’on. Gero Grassi , prendendo lo spunto dal coraggioso rifiuto della politica di privatizzazione delle università statali, sostenuta dalla senatrice Maria Pia Garavaglia (Ministro dell’Istruzione, Ricerca ed Università del Governo Ombra), nell’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno del 29 ottobre u.s., ha dichiarato che presenterà mercoledì 29 ottobre una proposta di legge che assicuri un adeguato sostegno operativo e finanziario all’attività didattica e di ricerca delle Università statali
In particolare ritiene necessario superare l’impostazione governativa che con l’art. 16 della legge finanziaria 2009 ha consentito alle Università statali di deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato .Le diseconomie che contraddistinguono le nostre istituzioni accademiche non possono certamente essere superate con una privatizzazione, formalmente facoltativa, ma col ricorso a forme di governance che garantiscano efficienza e funzionalità.
Il riferimento è alle fondazioni universitarie istituite con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,  n. 254.
Il legislatore, con detto provvedimento, ha voluto creare una struttura capace di assicurare uno strumento di sostegno delle attività didattica e ricerca delle Università pubbliche.
L’esperienza delle 12 fondazioni istituite in base a detta normativa raggruppate nel Coordinamento Nazionale Fondazioni Universitarie (C.N.F.U.) è positiva e pertanto va potenziata e consolidata .
 
Bari, 27 ottobre 2008
 
 

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
 
 
 
 
 
PROPOSTA DI LEGGE
On. GERO GRASSI
 
Per il sostegno operativo e finanziario all’attività didattica e di ricerca delle Università statali
 
 
Relazione
    Uno dei periodi più difficili della storia dell’Università italiana non può essere affrontato con un drastico prelievo dai bilanci degli Atenei. Se è vero che non si può avere tutto e subito è, almeno, necessario un impegno immeditato per ristabilire il fondamento dell’Universitas studiorum: un saldo collegamento.
    A tal fine l’art. 16 della legge 6/VIII/08 n. 133 prevede, per le università pubbliche e quelle legalmente riconosciute, la possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato al fine di qualificare l’offerta formativa, aumentando efficienza ed economicità della gestione. La violentissima contestazione da parte del mondo accademico, determinata dalle diseconomie imputate alla citata norma, pone il problema di verificare se esista un’alternativa, essendo del tutto condivisibile l’obiettivo del legislatore di conseguire i citati obiettivi, senza farne gravare il costo sul bilancio dello Stato
La ricerca di un nuovo strumento operativo, tuttavia, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) non comportare oneri per il bilancio dello Stato;
    b) realizzare una razionalizzazione del numero eccessivo di sedi universitarie tra didattica e ricerca, ora del tutto compromesso.
    Il motivo principale della scarsa funzionalità del sistema universitario è infatti, da individuare nel finanziamento prevalentemente basato sulla spesa storica: il Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) ha collegamenti modesti con l’attività di ricerca e didattica, le cui esigenze finanziarie sono particolarmente sacrificate dal vincolo relativo alla quota massima del 90% delle spese fisse per il personale di ruolo sul FFO, che molte Università hanno superato.
Del resto il Rapporto della Commissione Tecnica della Finanza pubblica (Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma, luglio 2007) indica nell’adozione di una nuova forma di governance la soluzione del problema di coniugare l’equilibrio finanziario con la qualità del sistema formazione /ricerca / sviluppo del nostro paese. 
Per venire incontro alla necessità di un sostegno finanziario ed operativo alle funzioni istituzionali degli Atenei il D.P.R. 24/05/01n.254, ha consentito alle Università statali di costituire fondazioni di diritto privato, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.
Discende dalla norma il carattere strumentale proprio degli enti in questione, tale da precluderne ogni scopo di lucro, e comporta altresì interventi in termini di indirizzo e vigilanza da parte dell’Università.
    Non si tratta di una privatizzazione del tipo di quella disposta dall’art. 16 della 103/08, perché il ricorso ad uno strumento di diritto privato serve ad assicurare un sostegno finanziario ed operativo alle Università statali nell’esplicazione delle loro funzioni istituzionali che, comunque, rimangono ad esse esclusivamente riservate. Una felice intuizione come dimostrano le 12 Fondazioni operanti e le 4 in via di costituzione raggruppate nel Coordinamento Nazionale Fondazioni Universitarie (C.N.F.U.). Le tipologie attribuite e l’ampia operatività concessa per realizzarle si sono rivelate un’ottima esperienza, peraltro suscettibile di importanti miglioramenti. Tra di essi il più importante e certamente quello della ricapitalizzazione poichè le sole donazioni non sono sufficienti a realizzare gli anzidetti obiettivi .
Tuttavia per concorrere a realizzare il difficile equilibrio tra risanamento finanziario e incentivazione dell’efficienza del nostro sistema universitario, detta ricapitalizzazione non può fare carico al bilancio dello Stato o degli enti locali o della stessa Università ente conferente.
A tal fine nel comma 1 dell’ articolo unico è stabilito che il conferimento al Fondo di dotazione delle Fondazioni degli immobili, gia in uso da parte delle Università conferenti debba avvenire in regime di neutralità impositiva.
La determinazione nei rispettivi statuti delle modalità di trasferimento dei cespiti immobiliari consentirà all’Università conferente ed alla Fondazione la motivazione della scelta del regime temporale per le quote di ammortamento relative ai cespiti immobiliari conferiti, funzionale al definitivo consolidamento del processo di autofinanziamento posto in atto.           Il comma 2 riconosce anche alla fondazioni universitarie di cui al D.P.R. n. 254/01 le agevolazioni stabilite dall’ art.16 legge 133/08 per le fondazioni private.
Il comma 3 dispone che, a norma del comma 2 art. 6 del DPR 24/V/01 n. 254, le Fondazioni bancarie di cui alla legge 30/VII/90 n. 218 ed al Decreto Legislativo 20/XI /90 n. 356, possono assumere la qualifica di “Partecipanti istituzionali alla Fondazione” consentendo a detti enti di contribuire in maniera rilevante alla realizzazione degli scopi istituzionali.
A tal fine va tenuto presente che la capacità di detto specifico “Partecipante istituzionale” di contribuire al sostegno operativo e finanziario alle attività di didattica e ricerca delle Università statali discende dalla normativa regolamentante detto tipo di fondazioni. Infatti, in base all’art. 12 del Decreto Legislativo 20/XI/90 n. 356, in attuazione degli art. 2 e 5 della legge 30/VII/90 n. 218, una volta dismessi gli impegni connessi allo svolgimento diretto dell’attività bancaria, le fondazioni di cui alla legge 218/90, possono dedicarsi al sostegno ed alla promozione di quei settori di rilevante interesse scientifico, culturale e sociale nei quali si manifesta l’esigenza d’integrare o sostituire l’intervento dello Stato, segnatamente nella ricerca scientifica, nell’istruzione, nella sanità e nella tutela del patrimonio artistico-culturale. Se si tiene presente che a dette fondazioni la normativa riconosce piena capacita di diritto pubblico e diritto privato, si comprende come la sinergia si estenda anche alla capacita operativa delle fondazioni universitarie.
    Il comma 4 stabilisce una serie di precedenze per l’accesso alle “acquisizione della provvista finanziaria per sostenere il costo del meccanismo di reclutamento del corpo docente”. In tal modo la Fondazione universitaria diventa un potente strumento di contenimento dei costi di gestione e di cattura delle economie di scala e, quindi, di riduzione dell’eccessivo frazionamento delle attuali sedi universitarie. Sulla base di detta disposizione tutti gli Atenei, sia quelli di grande che ridotta dimensione, avranno un obiettivo interesse ad associarsi in Fondazioni di dimensione almeno regionale .
 
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. Le Università statali, singole od associate, che hanno costituito fondazioni di diritto privato ai sensi del D.P.R. 24/05/01 n. 254 possono conferire, in regime di neutralità impositiva, al Fondo di dotazione delle citate Fondazioni la proprietà degli immobili gia in uso. I conferimenti dei beni da parte degli enti di riferimento sono adottati con le modalità stabilite dai rispettivi statuti . 
2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie di cui al citato D.P.R. n. 254/01 sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
3. A norma del comma 2 art. 6 del DPR 24/V/01 n. 254 le Fondazioni bancarie di cui alla legge 30/VII/90 n. 218 al Decreto Legislativo 20/XI /90 n. 356, possono assumere la qualifica di “Partecipanti istituzionali alla Fondazione”.
 
4. Nell’assegnazione dei punti organici viene data preferenza alle Università associate a Fondazioni interregionali:
I reparti ospedalieri a conduzione universitaria che abbiano concorso a realizzare l’equilibrio gestionale delle pertinenti aziende ospedaliero / universitarie, costituiscono titolo di preferenza per l’assegnazione della dotazione di punti organici alla facoltà di appartenenza .
Gli assegni di ricerca e le borse di studio di dottorati sono assegnate alla scuole uniche di dottorato facenti capo ad Università associate in Fondazioni regionali 
L’accesso ai finanziamenti pubblici per la ricerca è consentito alle Università associate in fondazioni regionali.
 
ROMA, 29 OTTOBRE 2008