Mozione presentata dall’on. Paola Binetti e dall’on. Gero Grassi.

Mozione presentata dall’on. Paola Binetti e dall’on. Gero Grassi.

 

La Camera, premesso che:

l’attuale discussione sul tema della morte cerebrale e della collegata attività dei trapianti di organo ha richiamato l’attenzione sulla validità dei criteri di Harvard del 1969. Storicamente la definizione della morte cerebrale è stata proposta dalla Harvard Medical School, nell’estate del 1968, pochi mesi dopo il primo trapianto di cuore (dicembre 1967). L’Università di Harvard si assunse la responsabilità di una «ridefinizione» del concetto di morte per aprire la strada ai trapianti di cuore, che per ottenere un effettivo successo dell’intervento prevedono che il cuore dell’espiantato batta ancora. In Italia, la «svolta» fu segnata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, che all’articolo 1 recita: «La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo». Fra le condizioni cliniche da considerare per formulare la diagnosi della morte cerebrale è specificato che l’esame elettroencefalografico deve essere «piatto»;…

 

 

 

 Atto Camera

Mozione 1- 00042

presentata da PAOLA BINETTI

testo di giovedì 25 settembre 2008,

seduta n. 055

«Binetti, Livia Turco, Bobba, Barani, Mosella, Palumbo, Di Virgilio, D’Incecco, Renato Farina, Vignali, Servodio, Lusetti, Bossa, Carella, Causi, Bocci, Volontè, Cavallaro, Castagnetti, Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Duilio, Bosi, Sbrollini, Ria, Polledri, Pedoto, Grassi, Pelino, Enzo Carra».
La Camera,

premesso che:

l’attuale discussione sul tema della morte cerebrale e della collegata attività dei trapianti di organo ha richiamato l’attenzione sulla validità dei criteri di Harvard del 1969. Storicamente la definizione della morte cerebrale è stata proposta dalla Harvard Medical School, nell’estate del 1968, pochi mesi dopo il primo trapianto di cuore (dicembre 1967). L’Università di Harvard si assunse la responsabilità di una «ridefinizione» del concetto di morte per aprire la strada ai trapianti di cuore, che per ottenere un effettivo successo dell’intervento prevedono che il cuore dell’espiantato batta ancora. In Italia, la «svolta» fu segnata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, che all’articolo 1 recita: «La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo». Fra le condizioni cliniche da considerare per formulare la diagnosi della morte cerebrale è specificato che l’esame elettroencefalografico deve essere «piatto»;

diventa quindi di primaria importanza garantire la qualità tecnica dell’esame e stabilire a chi competa realizzarlo. Nel corso degli anni la comunità scientifica internazionale ha precisato sempre meglio le caratteristiche che deve avere questo esame secondo l’evoluzione tecnologica e ha definito i requisiti che deve possedere il personale addetto alla procedura: un tecnico qualificato ed esperto di registrazione in reparti di rianimazione ed un medico qualificato, ed esperto di EEG, come riportato nelle linee guida della Federazione internazionale delle società di EEG e neurofisiologia clinica del 1983. Tale criterio è stato adottato anche in Italia, sia pure con qualche lacuna fra le varie Regioni;

nel 1994, a seguito della legge 29 dicembre 1993, n. 578, il Ministero della sanità con apposito decreto del 22 agosto 1994, n. 582, ha definito il regolamento attuativo, che stabilisce: «L’esecuzione delle indagini elettroencefolografiche deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica. In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento e sempre sotto supervisione medica, l’esecuzione può essere affidata a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a svolgere tali mansioni»;

la possibilità di affidare l’esame EEG anche all’infermiere, nella eventuale mancanza di tecnici, venne ulteriormente specificata dal Consiglio superore di sanità, che in risposta alla specifica richiesta e proposta di chiarimento formulata congiuntamente dalla Associazione italiana dei medici di Neurofisiopatologia (AITN), dalla Federazione infermieri professionali IPASVI e dalla Società italiana dei medici di neurofisiologia clinica (SINC), il 17 gennaio 1996 espresse il seguente parere: «Il Consiglio Superiore di Sanità ritiene che ai fini dell’accertamento di morte cerebrale, siano da considerare adeguatamente formati a svolgere attività di registrazione EEG sotto supervisione medica, in assenza di tecnici di Neurofisiopatologia o di tecnici di EEG, in via transitoria e ad esaurimento, gli infermieri che alla data del 15 marzo 1995, abbiano svolto tale attività per almeno tre anni, in via continuativa a tempo pieno e in strutture specifiche, previo parere favorevole del dirigente della struttura; che pertanto, non siano necessarie né l’attivazione di corsi di aggiornamento professionale obbligatorio né la creazione di un elenco speciale». Anche se in modo lento, diverse aziende sanitarie, hanno applicato la direttiva sostituendo gli infermieri;

nel 2006-2007, nella elaborazione del nuovo regolamento ministeriale per l’accertamento della morte cerebrale, il Consiglio superiore di sanità, il 23 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole al nuovo regolamento che stabilisce l’affidamento dell’EEG al tecnico di neurofisiopatologia escludendo definitivamente l’infermiere. Il decreto, emanato l’11 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, entra in vigore dal 27 giugno 2008. In aperto contrasto con questo decreto, il 20 giugno 2008, il Centro regionale trapianti del Piemonte ha avvisato i vari centri che diversamente da quanto stabilito dal decreto ministeriale dell’11 aprile 2008, era possibile continuare ad affidare l’EEG agli infermieri e che «l’eventuale rifiuto da parte del Neurologo e/o dell’Infermiere professionale ad effettuare l’accertamento della morte può senz’altro configurare come omissione di atti di ufficio». A conferma di tale tesi segue il 24 giugno la circolare del Centro nazionale trapianti indirizzata a tutti i Centri regionali;

la motivazione addotta dal CNT per tale decisione è il timore di mettere in difficoltà l’attività dell’accertamento della morte cerebrale nelle strutture sanitarie in cui operano infermieri al posto dei tecnici, a causa della loro mancanza sul mercato del lavoro. Ma tale carenza viene esclusa da parte della Società italiana dei medici di neurofisiologia clinica che, con nota del 10 luglio indirizzata al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, evidenzia che sono circa 150 gli infermieri addetti all’accertamento di morte cerebrale che possono essere immediatamente sostituiti da 200 tecnici laureati da 16 università. Peraltro tali tecnici hanno partecipato già a procedure concorsuali indetti da parte delle Regioni;

data la rilevanza di questo esame al fine di accertare la morte del paziente, appare evidente che, soprattutto nell’interesse primario del cittadino, la registrazione di un elettroencefalogramma debba rientrare nell’ambito di esclusiva competenza del tecnico di neurofisiopatologia al quale tale prestazione è esplicitamente affidata ex lege e che di essa è pienamente responsabile dal punto di vista della correttezza esecutiva. Appare del tutto evidente che almeno sotto il profilo della perfetta e compiuta esecuzione dell’EEG non possano e non debbano sussistere dubbi di alcun genere sul suo risultato e di questo si fa garante in scienza e coscienza il tecnico di NFP, appositamente formato, tecnicamente e scientificamente aggiornato. Quest’ultimo infatti è l’unico professionista con un percorso formativo specifico sulle metodiche diagnostiche neurofisiologiche utilizzate per la diagnosi dell’accertamento della morte cerebrale;

pur essendo stato attualmente rimesso in discussione da parte di alcuni esperti il concetto di morte cerebrale, preso atto che comunque ancora oggi la comunità scientifica conferma la validità dei criteri di Harvard, resta il problema che non tutte le strutture sanitarie ne applicano rigorosamente le indicazioni che sono state periodicamente aggiornate, perfezionate e recepite nella legislazione italiana. Ne deriva che – soprattutto nell’interesse primario del cittadino – in base alle normative vigenti, l’accertamento strumentale della morte cerebrale non possa trovare adeguato fondamento se non su di una attenta e scrupolosa loro osservanza. È inoltre consequenziale il dedurre che il mancato rispetto dei parametri, delle metodologie, degli accorgimenti e delle indicazioni relative alle specifiche figure professionali da coinvolgere in tale processo potrebbe configurare anche la mancata legittimazione dell’affermazione di avvenuto decesso, così esponendo i responsabili della struttura a possibili – e non certo secondarie – conseguenze penali in riferimento alla cessazione di trattamenti di sostegno vitale,
impegna il Governo:
a garantire l’integrale ed univoco rispetto della normativa vigente;

ad assumere iniziative normative dirette a obbligare tutte le aziende sanitarie ad affidare in esclusiva al tecnico di neuroflsiopatologia le metodiche previste dal rispettivo profilo professionale, in particolare l’EEG, con cui si certifica lo stato di morte cerebrale;

a inserire la deroga al blocco delle assunzioni, oltre che agli infermieri, anche ai tecnici di neurofisiopatologia che devono sostituirli in applicazione del decreto ministeriale 11 aprile 2008.