Interpellanza urgente al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Interpellanza urgente al Ministro dell’Economia e delle Finanze

       
  
Roma, 7 febbraio 2014

                                      

                             

Interpellanza urgente

 

Al Ministro dell’economia e delle finanze

Per sapere – premesso che

il comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha disposto l’applicazione in ambito IMU dell’esenzione ICI prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

il Governo Monti, attraverso l’articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, ha circoscritto l’esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali», delegando a norme di rango secondario sia il disciplinare dei presupposti della nozione di commercialità, sia i contenuti della dichiarazione che gli enti sono chiamati ad assolvere nei casi di utilizzo «misto» degli immobili (per attività a contenuto commerciale e non), allo scopo di richiamare a tassazione solo la quota-parte alle prime riferita;

la delega circa la definizione del rapporto di proporzionalità tra attività commerciali e non, il cui termine era previsto al 23 maggio 2012, è stata assolta sei mesi dopo, con la pubblicazione del decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 200;

tale decreto ha disciplinato il presupposto dell’esercizio commerciale declinandolo sulla base di criteri che non hanno trovato riscontro nella norma originaria mutuata dall’ICI che aveva disciplinato, per quasi un ventennio, la tassazione degli immobili devoluti alle attività istituzionali degli enti non profit;

la nozione di commercialità, da cui dipendono i presupposti di applicabilità del tributo, risulta avulsa dal contesto legislativo consolidato in materia di reddito e di Iva, essendo stato disarticolato il piano di approccio alla tassazione di ciò che il legislatore intende per commerciale, in termini tra loro contraddittori e rendendo di fatto impossibile un corretto assolvimento del tributo;

nel decreto, inoltre, il trattamento del rapporto tra socio e associazione è stato equiparato de facto a quello tra ente e terzo non-socio, giustapponendo per tale via le logiche, viceversa distinte, del corrispettivo e dell’autofinanziamento, l’una espressione della concorrenza e del mercato, l’altra delle scelte interne di autodeterminazione democratica e partecipativa degli aderenti, pertanto non influenzata dalle regole dell’economia «esterna», bensì guidata dalla mission dell’ente e dalla programmazione delle attività giudicate necessarie e sufficienti ad attuarla;

infine, tale decreto nel prevedere una nozione di commercialità vincolata al criterio del “corrispettivo simbolico” per le associazioni culturali, ricreative e sportive, non ha emanato disposizioni esplicative in merito alla determinazione dei parametri di confronto, necessaria per l’obiettivo apprezzamento del carattere di simbolicità, generando ulteriori incertezze;

lo stato di confusione e la paralisi applicativa derivati dalla complessità del meccanismo, dall’assenza di parametrazioni precise, dall’estraneità del modello legale delineato rispetto a quello più generale che interessa le attività commerciali degli enti non profit, e dall’assimilazione delle attività rivolte al mercato con quelle più strettamente mutualistiche e solidali  impongono, di fatto, la necessità di attivare nell’immediato iniziative tese a ristabilire la certezza del diritto e a sanare le contraddizioni che incrinano la linearità dalla disposizione, consentendo agli enti di accedere ad uno strumento semplificato di assolvimento dell’imposta;

le contraddizioni poste in essere dalla farraginosità del meccanismo di tassazione delineato dal citato decreto, se non sanate tempestivamente, rappresenterebbero un grave danno per le migliaia di organizzazioni non profit e di quanti beneficiano delle loro attività e servizi;  

per tutti questi motivi il Governo, accogliendo nella seduta della Camera del 18 giugno 2013 l’ordine del giorno n. 9/1012-A/6, presentato dall’interpellante, si è impegnato a valutare la possibilità di una revisione della normativa IMU relativamente agli enti non commerciali e del modello di tassazione previsto dal decreto sopracitato -:

se non ritenga che tale situazione di incertezza normativa in materia di imposizione Imu per gli enti non commerciali possa generare occasione di contenzioso, con grave nocumento tanto per gli enti interessati quanto per l’erario stesso;

quali iniziaitve intenda adottare al fine di rendere esecutivi gli impegni assunti dal Governo con l’accoglimento dell’ordine del giorno richiamato in premessa, affinché gli enti non commerciali siano tenuti al pagamento dell’IMU solo per gli immobili (o porzioni di essi) effettivamente destinati ad attività commerciali e con modalità coerenti coi presupposti della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti in ambito di reddito e di IVA.

On. Beni, Baruffi, Giacobbe, Miotto, Bindi, Martella, Tullo, Iori, Bargero, Realacci, Ginefra, Grassi, Manzi, Maestri, Incerti, Lenzi, Montroni, De Maria, Gnecchi, Bobba, Carnevali, Capone, Cuperlo, Biondelli, Petitti, Arlotti, Tidei, Impegno, Misiani, Fabbri, Ermini, Murer, D’Incecco, Patriarca, G. Guerini, Causi.