Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi

Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi

La presente proposta di legge, che contiene norme dirette a coordinare e rafforzare gli interventi nei settori delle politiche territoriali, urbanistiche e per lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane, nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo delle politiche per il recupero dei centri storici e per l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane nei processi di crescita della competitività dei sistemi nazionali.

La presente proposta di legge, che contiene norme dirette a coordinare e rafforzare gli interventi nei settori delle politiche territoriali, urbanistiche e per lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane, nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo delle politiche per il recupero dei centri storici e per l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane nei processi di crescita della competitività dei sistemi nazionali.

Le norme contenute nei due articoli della proposta di legge si prefiggono, inoltre due ulteriori finalità: la prima è quella di affermare, in maniera ancora più forte quanto non faccia la legislazione vigente, il ruolo che in una moderna politica infrastrutturale e per lo sviluppo sociale economico delle realtà urbane hanno strumenti volontari di integrazione tra pubblico e privato, che sempre più devono in una visione positiva del rapporto tra cittadino e istituzioni accompagnare gli interventi pubblici regolamentativi e unilaterali.

La seconda finalità della proposta di legge, che ha un contenuto politico non meno rilevante, si riferisce invece alla necessità di implementare e di affermare pienamente, a livello di tutte le istituzioni regionali e locali, l’adozione di politiche virtuose di riqualificazione e di valorizzazione dei centri storici, capaci di porre in essere coerenti iniziative di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio; di rivitalizzazione, di innovazione e di crescita del sistema commerciale, turistico e dei servizi nei centri storici delle nostre città; di rilancio dei programmi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; di miglioramento e di adeguamento degli arredi e dei servizi urbani nonché di rafforzamento degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici

Con l’articolo 1 si disciplinano i possibili interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, che possono essere realizzati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti. Tali comuni, in particolare, possono individuare, all’interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 1, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione dei centri commerciali naturali.

Passando all’articolo 2, si segnala che esso prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia. Sarà dunque affidato, ogni anno, ad un apposito bando di gara, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all’articolo 1, il compito di provvedere alla ripartizione del Fondo, destinando una quota pari almeno al 50 per cento agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti. Il provvedimento richiede, inoltre, che siano individuati gli adeguati meccanismi di controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all’articolo I, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una determinata percentuale minima di risorse. Infine, è prevista una copertura a valere sul fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Roma, 10 Giugno 2008