DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Il primo obiettivo di questo provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura nella seduta del 9 marzo, è quello di riconoscere piena dignità ai testimoni di giustizia, definirne l’identità e il rapporto con lo Stato perché ancora oggi si fa troppa confusione tra i testimoni di giustizia e i collaboratori di giustizia. Confondere un testimone con un collaboratore è un’offesa grave, che va evitata, prima di tutto nel lessico e quindi nell’atteggiamento conseguente. Il collaboratore di giustizia, infatti, è un delinquente che decide di negoziare con lo Stato condizioni migliori del trattamento penitenziario, processuale ed economico in cambio di informazioni sui reati che questi abbia commesso o che altri abbiano commesso. Talvolta questo negoziato si apre a seguito di una reale conversione esistenziale, ed è per questo che nella vulgata i collaboratori sono spesso definiti «pentiti». Tutt’altra storia è quella dei testimoni di giustizia, che invece sono persone perbene che hanno subìto un crimine, oppure ne hanno visto commettere uno e decidono di reagire denunciando. Il secondo obiettivo è quello di definire l’identità dei testimoni di giustizia, di chi, denunciando ciò che ha subito o ciò che ha visto, si mette in una condizione di pericolo talmente concreto, grave e attuale tale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie. Il terzo obiettivo della legge è quello di descrivere il rapporto tra il testimone e lo Stato…
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