Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento Moro

Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento Moro

Atti Parlamentari                         Camera dei Deputati

 

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati  
  

FIORONI, SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI, MIGLIORE, GRASSI, BERSANI, BINDI, CESA, FITTO, MELONI GIORGIA, PINI GIANLUCA, PISICCHIO, TABACCI, AGOSTINI LUCIANO, ARLOTTI, BELLANOVA, BENAMATI, BOLOGNESI, BORGHI, CAPODICASA, CAPONE, CARBONE, CARRA, CARDINALE, CARELLA, CARRESCIA, CASATI, CASELLATO, CASTRICONE, CECCONI, COVELLO, CRIVELLARI, DE CARO, DE MARIA, D’INCECCO, DI MAIO MARCO, DI STASO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FITZGERALD NISSOLI, FONTANA CINZIA, FOSSATI, GALLI CARLO, GASBARRA, GELLI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GIGLI, GINOBLE, GIULIETTI, GUERRINI, GULLO, LAQUANITI, LENZI, LODOLINI, LOTTI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANO, MARTELLA, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MORANI, MORETTI, MURA, NICODEMO, ORFINI, PES, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PIEPOLI, RACITI, RAMPELLI, RIGONI, ROSATO, ROTTA, RICHETTI, RUGHETTI, RUBINATO, SANGA, SCANU, TULLO, VALIANTE, VENITTELLI, VENTRICELLI, VILLECO CALIPARI, ZARDINI, ZOGGIA.
 

Istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento
e sulla morte di Aldo Moro
 
 
 
Presentata il 5 agosto 2013
 
 
Onorevoli Colleghi!  Il 16 marzo 1978, il giorno del rapimento dell’onorevole Aldo Moro e dell’omicidio dei cinque uomini della scorta i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, gli agenti di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi e il 9 maggio 1978, giorno del ritrovamento del cadavere di Moro in via Caetani, sono date indelebili nella memoria storica degli italiani. Sia di coloro che quei giorni li hanno vissuti, ma anche di quanti, pur non avendo un ricordo diretto, hanno seguito le ricostruzioni, gli approfondimenti, gli speciali televisivi e radiofonici, oppure si sono documentati su una serie interminabile e interminata di articoli e pubblicazioni…


Atti Parlamentari                         Camera dei Deputati

 

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati  
  

FIORONI, SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI, MIGLIORE, GRASSI, BERSANI, BINDI, CESA, FITTO, MELONI GIORGIA, PINI GIANLUCA, PISICCHIO, TABACCI, AGOSTINI LUCIANO, ARLOTTI, BELLANOVA, BENAMATI, BOLOGNESI, BORGHI, CAPODICASA, CAPONE, CARBONE, CARRA, CARDINALE, CARELLA, CARRESCIA, CASATI, CASELLATO, CASTRICONE, CECCONI, COVELLO, CRIVELLARI, DE CARO, DE MARIA, D’INCECCO, DI MAIO MARCO, DI STASO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FITZGERALD NISSOLI, FONTANA CINZIA, FOSSATI, GALLI CARLO, GASBARRA, GELLI, GHIZZONI, GIACOMELLI, GIGLI, GINOBLE, GIULIETTI, GUERRINI, GULLO, LAQUANITI, LENZI, LODOLINI, LOTTI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANO, MARTELLA, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MORANI, MORETTI, MURA, NICODEMO, ORFINI, PES, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PIEPOLI, RACITI, RAMPELLI, RIGONI, ROSATO, ROTTA, RICHETTI, RUGHETTI, RUBINATO, SANGA, SCANU, TULLO, VALIANTE, VENITTELLI, VENTRICELLI, VILLECO CALIPARI, ZARDINI, ZOGGIA.

 

Istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento
e sulla morte di Aldo Moro
 
 
 
Presentata il 5 agosto 2013
 
 
Onorevoli Colleghi!  Il 16 marzo 1978, il giorno del rapimento dell’onorevole Aldo Moro e dell’omicidio dei cinque uomini della scorta i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, gli agenti di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi e il 9 maggio 1978, giorno del ritrovamento del cadavere di Moro in via Caetani, sono date indelebili nella memoria storica degli italiani. Sia di coloro che quei giorni li hanno vissuti, ma anche di quanti, pur non avendo un ricordo diretto, hanno seguito le ricostruzioni, gli approfondimenti, gli speciali televisivi e radiofonici, oppure si sono documentati su una serie interminabile e interminata di articoli e pubblicazioni.
Sì, perché a 35 anni di distanza il “caso Moro” è ancora una pagina densa di misteri e di enigmi. Il successo che hanno i libri che trattano di volta in volta aspetti inediti e sconosciuti di quei 55 giorni, i più lunghi della nostra Repubblica, dimostra tutta la voglia di conoscenza e di verità di tanti italiani.
Ed è proprio per accompagnare questa inesauribile sete di verità, per cercare di fare luce su aspetti inediti, emersi anche recentemente per iniziativa di alcune Procure ed infine per il dovere che come parlamentari della Repubblica Italiana sentiamo nei confronti della nostra storia e nei confronti delle generazioni future che intendiamo chiedere, con la presente proposta di legge, l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro.
Siamo ben consapevoli di non essere i primi a formulare una simile proposta. In questi 35 anni si sono susseguite diverse iniziative parlamentari che hanno inteso fare luce sul “Caso Moro” e più in generale sui cosiddetti “anni di piombo”.
La prima Commissione d’inchiesta fu istituita con la legge 597 del 23 novembre 1979. Vi parteciparono, tra gli altri, Oddo Biasini, Paolo Cabras, Vittorino Colombo, Sergio Flamigni, Antonio Gava, Raniero La Valle, Giacomo Mancini, Claudio Martelli, Ugo Pecchioli, Stefano Rodotà, Leonardo Sciascia, Luciano Violante, Giuseppe Zamberletti. Durò tutti il periodo della ottava legislatura.
E’ di tutta evidenza però che la prossimità agli eventi, il permanere di determinate condizioni politiche internazionali, c’era ancora la “Guerra fredda”, la “conventio ad excludendum” che bloccava la democrazia italiana non rappresentavano le condizioni migliori per poter disporre di tutti gli elementi e fare piena luce sull’intera vicenda. Solo nel 1988 quindi, nella X legislatura, il Parlamento riprende il cammino interrotto dalla Commissione sulla strage di Via Fani e il delitto Moro, e istituisce con la legge 17 maggio 1988, n. 172 “La Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi”. Il “caso Moro” è così inserito dentro la stagione del terrorismo. Da quella data fino al 2001, e in tutte le legislature successive, la commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo, nel 1999 ribattezzata “commissione stragi”, ha prodotto un’enorme mole di lavoro, di documentazione di approfondimenti.
Diversi parlamentari, anche autorevoli, hanno fatto parte di queste Commissioni d’inchiesta di volta in volta succedutisi nel tempo. La mole di lavoro prodotta è veramente considerevole, sono certamente tantissimi i protagonisti diretti ed indiretti degli episodi di via Fani e di via Caetani ascoltati durante tutti questi anni. Insomma sembra a un primo sguardo, che sia stato fatto tutto il lavoro possibile, che si siano esperite tutte le vie e le possibilità, che si sia fatta piena luce. Ebbene così non è.
Sembra non essere, perché ultimamente nuove rivelazioni e nuove dichiarazioni hanno riacceso i riflettori sul “caso Moro”, riaccendendo un dibattito che sembrava sopito. Sembrano emergere rilevanti elementi di novità, che riguardano azioni e che riguardano omissioni. E che ruotano sul sospetto, sempre più connotato da certezza, che la morte di Moro poteva essere evitata.
Non a caso anche la Magistratura ha riaperto le indagini in proposito. Impegnarsi per ricercare tutta la verità su un evento così drammatico ed unico per la nostra Repubblica costituisce il miglior viatico per evitare che tali fatti abbiano a ripetersi.   
Impegnarsi per ricercare tutta la verità è uno dei migliori servizi che come deputati e parlamentari della Repubblica possiamo fare per il rafforzamento e la credibilità delle nostre istituzioni. Impegnarsi per ricercare tutta la verità vuol dire continuare a rendere giustizia ad Aldo Moro, alla sua famiglia e a tutti coloro che credono e amano la democrazia e la libertà e proprio per questo non temono la verità.
I lavori delle precedenti Commissioni hanno dimostrato che non vi è una impossibilit à oggettiva di risalire alla ricostruzione precisa della dinamica. Quello che turba sono invece le reticenze e le omissioni che hanno impedito alla verità di emergere completamente.
L’istituzione della Commissione d’inchiesta che chiediamo con questa Proposta di Legge ha l’ambizione di scrivere la parola fine sulla verità storica dell’evento, ma anche di recuperare il ritardo e le omissioni dello Stato sull’intera vicenda.
Ancora troppi a distanza di oltre trentacinque anni, i lati oscuri dell’azione terroristica e di quella difensiva dello Stato. Spiace purtroppo constatare che, fatti salvi alcuni importanti servizi radiotelevisivi e molti libri scritti sull’evento, ancora oggi esiste una reticenza generale a discutere del “Caso Moro”, di cui si parla solo in occasione delle ricorrenze del 16 marzo e 9 maggio.
Evidentemente, nonostante il trascorrere degli anni, permane un senso di colpa su quello che lo Stato poteva e doveva fare per la liberazione dello statista Dc e che invece non ha fatto o non ha fatto completamente.
Per le ragioni sinteticamente suesposte i proponenti ritengono opportuna l’istituzione di una Commissione monocamerale d’inchiesta sulla strage di via Fani e sulla morte di Aldo Moro che abbia il compito di far luce sugli elementi non ancora chiariti e sugli elementi di nuova conoscenza che possono contribuire a individuare responsabilità finora inedite di singoli o di apparati al fine, tra gli altri, di potenziare e migliorare la possibilità di difesa dello Stato democratico.
” Noi non vogliamo essere gli uomini del passato, ma quelli dell’avvenire. Il domani non appartiene ai conservatori e ai tiranni; è degli innovatori attenti, seri e senza retorica. E quel domani nella civile società appartiene, anche per questo largamente, alla forza rivoluzionaria del Cristianesimo. Lasciate, dunque, che i morti seppelliscano i loro morti, noi siamo diversi, vogliamo essere diversi da un mondo ormai ampiamente superato ”, sono parole di Aldo Moro.
Ripensando a queste parole, a questo testamento spirituale, che intendiamo portare avanti l’iniziativa legislativa che è stata appena illustrata. Non vogliamo inchiodare la nostra Repubblica e le nuove generazioni a fatti avvenuti 35 anni fa, ma vogliamo poter interrogare quei fatti nella consapevolezza che da quelle risposte potranno venire gli insegnamenti giusti per fare dell’Italia una democrazia ancora più piena, libera responsabile e compiuta.
La verità sulla storia di un popolo ne rafforza la identità e lo proietta nel futuro saldamente ancorato alla libertà e alla democrazia.
 
Di seguito l’illustrazione della proposta di legge articolo per articolo.
L’articolo 1 istituisce la Commissione ai sensi dell’art. 82 della Costituzione.
L’articolo 2 assegna alla Commissione il termine di diciotto mesi per completare i lavori e prevede che essi si concludano con una Relazione da presentare alla Camera dei Deputati.
L’articolo 3 disciplina le modalità di composizione della Commissione, nonché quelle di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.
L’articolo 4 e l’art. 5 precisano i poteri della commissione rispettivamente in tema di audizioni e testimonianze e di acquisizione documenti ed atti.
L’articolo 6 disciplina l’obbligo di segretezza per i componenti della Commissione e i collaboratori, i funzionari e il personale a vario titolo coinvolto.    
L’articolo 7 prevede che al Commissione possa avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
L’Articolo 8 prevede la redazione di un regolamento interno della Commissione nonché individua le risorse per il funzionamento nel bilancio della Camera.
L’Articolo 9 disciplina l’entrata in vigore della legge.

                                                                                                                     Art. 1
   (Istituzione della Commissione)

 

1.  E’ istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d’inchiesta per accertare:
a) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro;
b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazione comunque denominati o a persone ad esse appartenenti o appartenute.
2.   La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Art. 2
(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 18 mesi dal suo insediamento e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.
Art. 3
(Composizione)

1.   La Commissione è composta di 30 deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo.
2.  Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
3.  Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza dei presenti tra i componenti della Commissione.
4.   La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari.

Art. 4
(Audizioni a testimonianza)

1.  Ferme restando le competenze dell’autorit à giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384- bis del codice penale.
2. Nell’inchiesta, che concerne fatti eversivi dell’ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato per il quale si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d’ufficio o quello bancario.    
3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell’ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

Art. 5
(Richiesta di atti e di documenti)

1.   La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2.   La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
3.   La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6
(Segreto)

1.  Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
2.  I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d’inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d’inchiesta.
3.  Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell’art. 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano, se il fatto non costituisce un più grave reato, a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d’inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
Art. 7
(Collaborazioni)
 
1.   La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 8
(Organizzazione interna)

1.  L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei propri lavori.
2.  Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .