Aldo Moro precursore del ‘Testamento Biologico’

Aldo Moro precursore del ‘Testamento Biologico’

 
Aldo Moro precursore del ‘Testamento Biologico’
di Gero Grassi – Vicepresidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati
  
 
 
Il 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, l’Italia celebra il “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime del terrorismo.
Oggi, più che mai, occorre mantener vivo il ricordo di Moro, e di tutte le vittime, non soltanto per evitare il riprodursi di fenomeni terroristici, ma soprattutto per riaffermare il principio di legalità, come criterio base dell’azione politica.
Aldo Moro, che contribuì in maniera determinante alla stesura della Costituzione Italiana, il 28 gennaio 1947, in merito alla discussione dell’articolo 32 dichiarò: “Si vuol vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento (obbligatorio)…Si tratta di un problema di libertà individuale che non può essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini, pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa…”.
Già nell’intento dei padri costituenti, quindi, per quanto vale tale criterio interpretativo, l’articolo 32 si dispose a baluardo della libertà individuale in ambito medico…..

 
Aldo Moro precursore del ‘Testamento Biologico’
di Gero Grassi – Vicepresidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati
  
 
 
Il 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, l’Italia celebra il “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime del terrorismo.
Oggi, più che mai, occorre mantener vivo il ricordo di Moro, e di tutte le vittime, non soltanto per evitare il riprodursi di fenomeni terroristici, ma soprattutto per riaffermare il principio di legalità, come criterio base dell’azione politica.
Aldo Moro, che contribuì in maniera determinante alla stesura della Costituzione Italiana, il 28 gennaio 1947, in merito alla discussione dell’articolo 32 dichiarò: “Si vuol vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento (obbligatorio)…Si tratta di un problema di libertà individuale che non può essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini, pratiche sanitarie, se non vi sia una disposizione legislativa…”.
Già nell’intento dei padri costituenti, quindi, per quanto vale tale criterio interpretativo, l’articolo 32 si dispose a baluardo della libertà individuale in ambito medico.
Aldo Moro nel discorso pronunciato in Assemblea Plenaria il 13 aprile 1947 ribadì: “Uno Stato non è veramente democratico se non è a servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità.”
Qualcuno sta tentando, oggigiorno, di strumentalizzare il pensiero di Aldo Moro, estrapolando frasi da contesti ben più ampi. Chi conosce profondamente il pensiero dello statista pugliese, conosce anche la sua profonda religiosità, il suo rispetto per la persona, prima ancora che per il cittadino, l’attenzione che aveva per le persone fragili e poco tutelate. “Ogni persona è un universo” aveva scritto nel 1947.
A difesa della persona si è schierato anche Renato dell’Andro. A tal riguardo voglio ricordare una sentenza che ha fatto storia. Mi riferisco alla sentenza delle Corte Costituzionale n. 184 del 30 giugno 1986. Presidente della Corte era il prof. Livio Paladin, relatore il prof. Dell’Andro, già allievo di Moro, Docente di Filosofia del diritto e Diritto penale all’Università di Bari.
La sentenza, nel combinato disposto dell’art. 32 Costituzione e dell’art. 2043 Codice Civile, pone in essere l’effettiva tutela giuridica del bene salute e conferisce al danno biologico lo status di ‘tertium genus’ rispetto ai danni patrimoniale e morale derivanti da reato.
Il danno biologico, chiamato così per la prima volta proprio in questa sentenza, diventa evento costitutivo della lesione, quindi insito nella medesima: in altre parole, la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell’esistenza del danno biologico.
Il danno patrimoniale ed il danno morale, invece, assumono la connotazione di danni-conseguenza, ulteriori rispetto al danno biologico. Ai fini del risarcimento, quindi, il soggetto danneggiato ha l’onere di provare solo la perdita di tutte le attività afferenti alla sua persona, che non abbiano natura patrimoniale e che siano suscettibili di valutazione equitativa da parte del giudice, secondo il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 Codice Civile. Al contrario, il bene giuridico salute e la sua tutela non necessitano di alcuna prova, trovando garanzia nell’art. 32 della Costituzione.
Appare chiaro, quindi, come la ‘sentenza Dell’Andro’ abbia sdoganato il concetto di danno biologico che, d’ora in avanti, sarà esplicitamente considerato ‘danno ingiusto’, ai sensi del combinato disposto artt. 2043 c.c. e art. 32 Cost.
Aldo Moro e Renato dell’Andro sono stati precursori straordinari in materie delicatissime e complicate come quella sanitaria. Ricordare chi non c’è più, non è semplice esercizio della memoria, è creare un filo conduttore che leghi nel tempo le conquiste sociali, che partono da lontano ed arrivano lontanissimo.
Avere una coscienza storica, può servire a perseguire meglio l’interesse generale, costruendo il bene collettivo.