A. C. 2915 “Conversione in legge ….in materia di esenzioni IMU …

A. C. 2915 “Conversione in legge ….in materia di esenzioni IMU …

 A. C. 2915 “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzioni IMU. Proroga dei termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”.
 
Tenendo conto che il presente disegno di conversione all’art. 1 comma 1. prevede l’esenzione dalla IMU per i terreni agricoli e incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT e ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani ai sensi dello stesso elenco;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 2. del provvedimento in esame, la esenzione si applica altresì nel caso di terreni in comodato o in affitto a Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 99/04 iscritti alla previdenza;
Considerato pertanto che il totale dei Comuni esentati dal pagamento del’IMU ammonta a 3.546 Comuni definiti totalmente montani e a 655 Comuni definiti parzialmente montani;
Visto che l’elenco dei Comuni esentati fino all’anno di imposta 2014 erano tutti quelli della montagna e della collina svantaggiata, di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 e cioè pari a 6.103;
Considerato pertanto che, con la nuova definizione di esenzione, rimangono esclusi gran parte dei Comuni ricadenti nelle aree della collina svantaggiata e precisamente 1.902 Comuni….
 
 

 

A. C. 2915 “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzioni IMU. Proroga dei termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”.
 
Tenendo conto che il presente disegno di conversione all’art. 1 comma 1. prevede l’esenzione dalla IMU per i terreni agricoli e incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT e ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani ai sensi dello stesso elenco;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 2. del provvedimento in esame, la esenzione si applica altresì nel caso di terreni in comodato o in affitto a Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 99/04 iscritti alla previdenza;
Considerato pertanto che il totale dei Comuni esentati dal pagamento del’IMU ammonta a 3.546 Comuni definiti totalmente montani e a 655 Comuni definiti parzialmente montani;
Visto che l’elenco dei Comuni esentati fino all’anno di imposta 2014 erano tutti quelli della montagna e della collina svantaggiata, di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 e cioè pari a 6.103;
Considerato pertanto che, con la nuova definizione di esenzione, rimangono esclusi gran parte dei Comuni ricadenti nelle aree della collina svantaggiata e precisamente 1.902 Comuni;
Visto che il comma 1.bis del provvedimento in esame prevede che “a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato OA, posseduti e condotti dai Coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200”;
Considerato che l’art. 1 comma 2 del provvedimento in esame prevede che “l’esenzione di cui al comma 1 lettera b) e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai Coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 9 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a Coltivatori diretti e a Imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola”;
Tenuto conto che l’art. 1 comma 5 individua nella data del 31 marzo 2015 la scadenza ultima entro la quale effettuare il pagamento per l’anno 2014 senza l’applicazione di sanzioni e interessi;
Considerato che l’art. 2 del provvedimento in esame al comma 1 lettere a) e b) abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, in precedenza applicabili ai produttori agricoli, in particolare abrogando le deduzioni IRAP per i lavoratori dipendenti a tempo determinato con un contratto di durata almeno triennale e con almeno 150 giornate lavorate all’anno;
Visti i tagli intervenuti a carico del Fondo di solidarietà dei Comuni in cui non è prevista alcuna forma di esenzione dal pagamento della IMU;
Considerato che, al fine di definire in modo più equo i livelli di imposizione fiscale nel settore agricolo, è da più parti auspicata la revisione con conseguente aggiornamento degli estimi catastali nonchè la perimetrazione delle zone svantaggiate – sia di montagna, sia di collina – attraverso la scelta di indici che tengano conto dei parametri socio-economici, insediativi, pedo-climatici, infrastrutturali delle diverse aree del nostro Paese;
Impegna il Governo
1) A valutare l’opportunità, a partire dall’anno di imposta 2015, tenendo conto dei vincoli di bilancio, di introdurre l’esenzione dal pagamento della IMU per tutti i Comuni riportati nell’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993;
2) A valutare la opportunità, a partire dall’anno di imposta 2015, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di portare la detrazione individuata dall’art. 1 comma 1-bis, per i Comuni elencati nell’allegato OA ricompreso nell’A.C. 2915, a euro 500 estendendola anche alla categoria dei Pensionati ex coltivatori diretti o ex imprenditori agricoli professionali;
3) A valutare la opportunità di spostare al 30 giugno 2015 la data entro la quale è previsto il pagamento della rata IMU dovuta per l’anno 2014 senza che il contribuente incorra nel pagamento di sanzioni e interessi;
4) A valutare la opportunità di reinserire, nel primo provvedimento utile, le agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, abrogate ai sensi dell’art. 2 del provvedimento in esame;
5) A valutare la opportunità, a partire dall’anno di imposta 2014 e per i successivi, di esentare, nei Comuni elencati nell’allegato OA ricompreso nell’A. C. 2915, i terreni sui quali insistono colture quali il Castagno, l’Olivo, gli Agrumi, colpiti da attacchi di Dryocosmus koriphilus nonchè dal complesso delle fitopatie recrudescenti il Castagno, dalla Xylella fastidiosa l’Olivo e dal Virus della tristezza (CTV) gli Agrumi in modo particolarmente grave e pregiudicante la produzione nonchè la sopravvivenza stessa delle colture medesime;
6) A valutare l’opportunità di coprire con fondi statali diversi da quelli previsti per i trasferimenti agli Enti locali, gli eventuali disavanzi tra i tagli effettuati a carico del fondo di solidarietà comunale e quanto introitato dai singoli Comuni, ai sensi e per effetto della applicazione della IMU;
7) A valutare l’opportunità di dare fin da ora obiettivi temporali definiti alla Commissione censuaria affinchè riveda ed aggiorni gli estimi catastali;
8) A valutare l’opportunità di istituire un gruppo di lavoro di cui facciano parte MIPAAF, MEF ed Enti Locali che, in tempi certi, definisca le nuove zone svantaggiate – sia di collina sia di montagna – tenendo conto dei parametri socio-economici, insediativi, pedo-climatici e infrastrutturali propri delle diverse aree del nostro Paese.
 
TERROSI, ALBINI, MAZZOLI, MAESTRI, CENNI, SCHIRÒ, IACONO, MURA, FABBRI MARILENA, AMODDIO, VERINI, GERO GRASSI, ALBANELLA, BERGONZI, DALLAI, ZANIN, MARIANI