
27 Apr Interventi per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d’Itria
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in Atti della Camera

PROPOSTA DI LEGGE
Interventi per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d’Itria
ONOREVOLI DEPUTATI,
La proposta di legge risponde alla necessità di assicurare finanziamenti ai Comuni ed ai proprietari per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d’Itria, patrimonio culturale di importanza nazionale, che, per la crisi dell’economia agricola e vitivinicola e per l’esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive rischia, in assenza di opere di manutenzione…

———– XVI LEGISLATURA ———–
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Deputati:
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Deputati:
CAMERA DEI DEPUTATI
———– XVI LEGISLATURA ———–
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Deputati:
Gero Grassi, Giuseppe Fioroni, Teresa Bellanova, Gianluca Benamati, Giampiero Bocci, Francesco Boccia, Michele Bordo, Cinzia Capano, Paola Concia, Giampaolo Fogliardi, Dario Ginefra, Tommaso Ginoble, Tino Iannuzzi, Alberto Losacco, Margherita Mastromauro, Giorgio Merlo, Luciana Pedoto, Mario Pepe, Fausto Recchia, Simonetta Rubinato, Giuseppina Servodio, Ludovico Vico, Rodolfo Viola.
Interventi per il restauro ed il recupero
dei trulli di Alberobello e della Valle d’Itria
RELAZIONE
ONOREVOLI DEPUTATI,
La proposta di legge risponde alla necessità di assicurare finanziamenti ai Comuni ed ai proprietari per il restauro ed il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d’Itria, patrimonio culturale di importanza nazionale, che, per la crisi dell’economia agricola e vitivinicola e per l’esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive rischia, in assenza di opere di manutenzione, l’abbandono o la trasformazione selvaggia indotta dalla cultura consumistica e dal turismo di massa.
I trulli di Alberobello e della Valle d’Itria caratterizzano, con la loro presenza, l’omogeneità storica e culturale di gran parte del territorio del comprensorio delle tre province pugliesi di Bari, Brindisi e Taranto.
Non sono mancati nel passato provvedimenti che, in attuazione delle diverse leggi di tutela, hanno riconosciuto l’importanza nazionale dei trulli e l’interesse pubblico per la loro tutela anche se limitati al Comune di Alberobello, per il quale la Regione Puglia aveva varato la legge 26 novembre 1979, n. 72, che prevedeva interventi per la ricostruzione del centro storico, luogo di maggiore concentrazione dei trulli.
Tale legge regionale, purtroppo, é stata abrogata nel 1988.
I Trulli di Alberobello sono Patrimonio dell’Unesco e questo importantissimo riconoscimento rende urgente un intervento legislativo finalizzato alla conservazione.
Attualmente non esiste nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero di queste costruzioni oggetto di studi e di interesse turistico sempre crescente a livello mondiale.
Oggi il recupero é legato solo all’iniziativa privata, che spesso si scontra con gli altissimi costi di ristrutturazione e con la carenza di manodopera specializzata.
Per far fronte a questi problemi é opportuno che venga varato un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di questo scorcio d’Italia particolarmente suggestivo ed unico al mondo.
Obiettivo del disegno di legge é quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro, tesi a consentire la piú varia fruibilità dei trulli, in modo da avviare, attraverso finanziamenti ai Comuni ed ai proprietari, un processo di recupero delle antiche tecniche costruttive come garanzia di recupero della forma interna ed esterna dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge) ed in genere delle pertinenze dei fabbricati che si intendono tutelare.
In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo cui sono chiamati tutti i cittadini, anche al fine di consentire la riappropriazione dell’identità culturale e dello stretto rapporto tra abitanti e zona abitata.
Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioé socialmente finalizzato a tutto il territorio costruito ed agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata come pure il centro storico, ed entrambi devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive.
Analogamente il disegno di legge è finalizzato:
a) ad incentivare il decoro del trullo e a garantire l’espropriazione per pubblica utilità in caso di cattiva conservazione del trullo,
b) alla pavimentazione con lastre calcaree delle due aree monumentali di Alberobello denominate Rione Monti e Rione Aia Piccola;
c) ad acquisire fondi necessari affinchè tutti i trulli vengano dotati di porte e finestre in legno, eliminando definitivamente quelle in anticorodal;
d) ad eliminare i camini in eternit dei trulli, per sostituirli con canne fumarie in linea con il manufatto e salubri.
La proposta di legge riprende analoghe iniziative legislative del passato mai trasformate in legge.
Art. 1.
(Finalità della legge)
(Finalità della legge)
1. É dichiarata di preminente interesse nazionale l’opera di restauro conservativo e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge), nonché delle pertinenze in genere dei fabbricati insistenti ad Alberobello e nel Comprensorio dei trulli di cui all’articolo 2, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentirne la fruibilità agricola, turistica, agrituristica e di tempo libero.
Art. 2.
(Delimitazione territoriale del comprensorio dei trulli)
1 Fanno parte del comprensorio dei trulli i territori dei comuni di Alberobello, considerata capitale mondiale dei trulli e patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto.
Art. 3.
(Beneficiari)
1 I soggetti beneficiari delle finalità della presente legge sono:
a) il comune di Alberobello e i comuni ubicati nel comprensorio di cui all’articolo 2;
b) i cittadini proprietari dei trulli o degli altri beni di cui all’articolo 1, nonché i titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locati con l’impegno a destinarsi alle attività di cui all’articolo 1;
c) gli operatori agricoli e turistici, le cooperative di giovani, proprietari degli stessi beni, nonché i titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locali con l’impegno a destinarsi alle attività di cui all’articolo 1.
Art. 4.
(Destinazione dei Fondi)
1. L’importo destinato alla presente legge è suddiviso, per il 50% al Comune di Alberobello e per il restante 50% agli altri Comuni del Comprensorio.
2 I fondi tra i Comuni del Comprensorio sono ripartiti tenendo presente il numero dei trulli esistenti per Comune.
3. L’ammontare totale dei fondi è suddiviso in questo modo: 50% ai Comuni e 50% ai privati. Con delibera di Consiglio Comunale può modificarsi la divisione del 50%.
Art. 5.
(Soggetti competenti)
1. I soggetti preposti alla realizzazione delle finalità della presente legge sono:
a) il Comune di Alberobello e gli altri comuni del Comprensorio dei trulli.
Art. 6.
(Esproprio dei trulli)
1. Ove nei Comuni interessati esistano trulli in cattiva conservazione, dopo diffida del Comune diretta ai proprietari e finalizzata al recupero del trullo, decorsi 180 giorni dalla data della diffida, in assenza di presentazione al Comune della domanda di intervento di recupero da parte del proprietario, il Comune può espropriare il trullo e riadattarlo, oppure può procedere alla vendita del trullo con asta pubblica al maggior rialzo del prezzo.
Art. 7.
(Adattamento dei trulli)
1. I Comuni possono incentivare con appositi contributi la rimozione dai trulli di porte e finestre non idonee, al fine della sostituzione delle stesse con porte e finestre in legno. Analogamente i Comuni possono incentivare la sostituzione delle canne fumarie in eternit con altre in linea con il manufatto e non dannose per la salute della popolazione.
Art. 8.
(Pavimentazione aree monumentali di Alberobello)
1. Il Comune di Alberobello può con i fondi della presente legge provvedere alla pavimentazione con lastre calcaree delle due aree monumentali di Alberobello denominate Rione Monti e Rione Aia Piccola.
Art. 9.
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni:
a) provvedono al censimento del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ed alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni fotografiche;
b) perimetrano le zone e le aree omogenee, segnalando i trulli e gli altri manufatti meritevoli di recupero e conservazione;
c) analizzano lo stato degli immobili e dei manufatti per cui sono necessari interventi, per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e la previsione di spesa ai fini della ripartizione di cui all’articolo 4;
d) provvedono all’istruttoria delle domande di contributo;
e) vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati ed alla fine degli stessi eseguono il collaudo delle opere realizzate;
f) verificano gli stati di avanzamento dei lavori ed a seguito di tale verifica rilasciano la certificazione per consentire la liquidazione delle somme spettanti.
Art.10.
(Programma annuale dei Comuni)
1. Il programma annuale di attuazione degli interventi previsti definisce, tra l’altro:
a)le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;
b)per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili nonché le destinazioni d’uso ammissibili;
c)la previsione delle spese necessarie per gli interventi e i relativi finanziamenti.
2. il primo programma annuale deve essere approvato dal consiglio comunale di ogni singolo comune entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza annuale.
3. i successivi programmi annuali dovranno contenere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.
4. le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi annuali sono trasmesse dal Comune alle competenti commissioni parlamentari.
5. i Comuni determinano le modalità di formazione del programma annuale secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.
Art. 11.
(Istruttoria delle domande)
1. Le domande di contributi proposte dai privati sono indirizzate al sindaco del comune competente, il quale dopo l’istruttoria ed il parere dell’ente comunale riconosce, previa delibera della giunta comunale, l’ammissibilità del beneficio e dispone la ulteriore verifica dei requisiti per la erogazione del contributo da parte della tesoreria.
Art.12.
(Erogazione dei contributi)
1. Il contributo per ogni singolo intervento è concesso a fondo perduto nella misura massima del 60% dell’importo generale ammissibile, comprensivo delle spese di progettazione.
2. Il contributo viene erogato per il 50% all’inizio dei lavori e per il restante 50% al collaudo tecnico-amministrativo da parte del comune interessato delle opere realizzate.
Art. 13.
(Destinazione dei beni recuperati)
1. I trulli e gli altri beni recuperati con i benefici della presente legge devono conservare la precedente destinazione abitativa o altra compatibile con essa o con attività agricola, agrituristica, turistica e di tempo libero, almeno per dieci anni dalla riscossione dei contributi.
2. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei beni recuperati ai sensi della presente legge, il comune deve esserne immediatamente informato mediante notifica del preliminare e puó esercitare diritto di prelazione.
Art. 14.
(Esecutori delle opere)
1. Potranno realizzare le opere di recupero e di restauro:
a) le imprese agricole singole iscritte all’Albo nazionale dei costruttori per la categoria terza e le imprese riunite con le modalità e i limiti di legge;
b) le imprese artigiane singole, associate, in cooperativa o consorziate, nonché singoli trullari, domiciliati nei comuni del comprensorio, con notoria e provata esperienza di recupero, per opere ammesse a beneficio con importi non superiori a duecentomila euro;
c) le imprese riunite miste, iscritte all’Albo nazionale costruttori e all’Albo regionale artigiani ove vi siano almeno due trullari per lavori di importo non superiore a cinquecentomila euro.
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 4 e 12 della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Roma, 26 aprile 2012
Gero Grassi
Giuseppe Fioroni
Teresa Bellanova
Gianluca Benamati
Giampiero Bocci
Francesco Boccia
MicheleBordo
Cinzia Capano
Paola Concia
Giampaolo Fogliardi
Dario Ginefra
Tommaso Ginoble
Tino Iannuzzi
Alberto Losacco
Margherita Mastromauro
Giorgio Merlo
Luciana Pedoto
Mario Pepe
Fausto Recchia
Simonetta Rubinato
Giuseppina Servodio
Ludovico Vico
Rodolfo Viola